Su superbonus 110 e plusvalenza i dubbi sono ancora tanti.
A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 64) ha introdotto una nuova disposizione riguardante le plusvalenze immobiliari imponibili: si applica alle vendite a titolo oneroso di immobili che hanno beneficiato di interventi agevolati con il Superbonus, a condizione che tali lavori siano stati completati non oltre dieci anni prima della cessione.
Le difficoltà interpretative però sono molte. Finalmente, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza, fornendo importanti indicazioni riguardo le nuove disposizioni introdotte.
Vediamo quali.
Gli ambiti di applicazione
Gli immobili che rientrano nelle nuove disposizioni inerenti superbonus 110 e plusvalenza, sono tutti quelli su cui sono stati realizzati interventi approvati con il Superbonus, inclusi quelli non destinati a uso residenziale.
Non importa chi abbia eseguito i lavori (sia esso il proprietario o altri aventi diritto alla detrazione, come conduttori, comodatari o familiari conviventi), né la natura degli interventi (che siano trainanti o trainati), la percentuale di detrazione applicabile o il modo in cui viene usufruita questa detrazione: la normativa inerente superbonus 110 e plusvalenza si applica indistintamente.
Superbonus 110 e plusvalenza: quali cessioni sono escluse?
Ci sono due eccezioni all’imposta sulla plusvalenza legata al Superbonus:
- Gli immobili acquisiti per successione.
- Gli immobili utilizzati come residenza principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la vendita, o per la maggior parte del periodo se inferiore ai dieci anni.
In caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, tutte le spese possono essere incluse. Per gli immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione è rivalutato secondo l’indice Istat.
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Come si calcola la plusvalenza
Il calcolo delle plusvalenze deve essere effettuato seguendo le nuove indicazioni fornite nella Circolare del 13 giugno 2024, n. 13/E.
Queste disposizioni sono state introdotte per aggiornare l’art. 68 del TUIR, tenendo conto delle novità normative della legge di Bilancio 2024.
La plusvalenza si calcola come la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione dell’immobile ceduto, aumentato di tutti i costi correlati a esso.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili interessati dal Superbonus entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, si applica un’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 496).
Questa opzione deve essere richiesta dal venditore al notaio al momento della cessione e le nuove norme si applicano alle vendite effettuate dal 1° gennaio 2024.
Se i lavori sono terminati da non più di 5 anni, non si considerano le spese relative agli interventi agevolati se si è usufruito dell’incentivo al 110% e si è optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito; se si sono conclusi da più di 5 anni, si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi agevolati.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per far scattare la plusvalenza, è sufficiente un intervento sulle parti comuni di un condominio. Non è stata quindi accolta la proposta del Notariato, che chiedeva di escludere tali interventi dalla tassazione.
L’Agenzia chiarisce inoltre che se per lo stesso immobile si è usufruito dell’incentivo al 110% e di altri incentivi inferiori, le spese che hanno beneficiato del 110% non sono rilevanti per la plusvalenza, mentre le altre spese possono esserlo se rispettano i requisiti di legge.
Vendere casa dopo il Superbonus conviene?
La nuova normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2024 impone una tassazione del 26% sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili oggetto di interventi di Superbonus, con specifiche esclusioni e modalità di calcolo dettagliate nella Circolare n. 13/E del 2024.
Per chiunque si trovi a dover vendere casa dopo il Superbonus, è importante sapere costi e condizioni per non incorrere in sgradevoli sorprese. In materia di superbonus 110 e plusvalenza, è consigliabile pertanto consultare sempre un professionista per comprendere appieno tutte le implicazioni fiscali e garantire di massimizzare i vantaggi derivanti dalla vendita.